Art. 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

In vigore dal 26 nov 2009
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie 1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per esami rapidi in animali di cui all’allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’allegato VII di tale regolamento, per test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3, paragrafo 2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001 e al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell’ambito dei rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie e al 50 % dei costi per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimo di: a) 1 670 000 EUR per il Belgio; b) 720 000 EUR per la Bulgaria; c) 900 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 1 000 000 EUR per la Danimarca; e) 7 810 000 EUR per la Germania; f) 200 000 EUR per l’Estonia; g) 3 570 000 EUR per l’Irlanda; h) 2 000 000 EUR per la Grecia; i) 5 300 000 EUR per la Spagna; j) 12 500 000 EUR per la Francia; k) 6 000 000 EUR per l’Italia; l) 50 000 EUR per Cipro; m) 240 000 EUR per la Lettonia; n) 460 000 EUR per la Lituania; o) 75 000 EUR per il Lussemburgo; p) 1 150 000 EUR per l’Ungheria; q) 20 000 EUR per Malta; r) 2 500 000 EUR per i Paesi Bassi; s) 1 010 000 EUR per l’Austria; t) 3 100 000 EUR per la Polonia; u) 1 350 000 EUR per il Portogallo; v) 1 000 000 EUR per la Romania; w) 180 000 EUR per la Slovenia; x) 650 000 EUR per la Slovacchia; y) 410 000 EUR per la Finlandia; z) 650 000 EUR per la Svezia; (za) 4 700 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti: a) test effettuati su bovini 5 EUR per test; b) test effettuati su ovini e caprini 30 EUR; c) test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale 175 EUR; d) test di genotipizzazione 10 EUR; e) per bovino abbattuto 500 EUR; f) per pecora o capra abbattuta 70 EUR.
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