Art. 11

Leucosi bovina enzootica

In vigore dal 26 nov 2009
Leucosi bovina enzootica 1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di: a) EUR 20 000 per l’Estonia; b) EUR 20 000 per la Lituania; c) EUR 500 000 per Malta; d) EUR 1 400 000 per la Polonia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 0,5 EUR per test; b) test di immunodiffusione in gel di agar 0,5 EUR per test; c) animali macellati 375 EUR per animale.
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Leucosi bovina enzootica (Art. 11 Decisione (UE) 2009/883) — Testo vigente | Portale Normativo