Art. 11
Leucosi bovina enzootica
In vigore dal 26 nov 2009
Leucosi bovina enzootica
1. I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:
a)
EUR 20 000 per l’Estonia;
b)
EUR 20 000 per la Lituania;
c)
EUR 500 000 per Malta;
d)
EUR 1 400 000 per la Polonia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
0,5 EUR per test;
b)
test di immunodiffusione in gel di agar
0,5 EUR per test;
c)
animali macellati
375 EUR per animale.
Storico versioni
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