Art. 13
Rabbia
In vigore dal 26 nov 2009
Rabbia
1. I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.
2. Il terzo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
3. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore, la determinazione dell’età e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a:
a)
950 000 EUR per l’Estonia;
b)
1 130 000 EUR per la Lettonia;
c)
1 000 000 EUR per la Lituania;
d)
110 000 EUR per l’Austria;
e)
550 000 EUR per la Slovenia;
f)
100 000 EUR per la Finlandia.
4. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
8 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
8 EUR per test;
c)
test con anticorpi fluorescenti (FAT)
12 EUR per test.
5. Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell’esecuzione del programma nel 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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