Art. 13

Rabbia

In vigore dal 26 nov 2009
Rabbia 1.   I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. 2.   Il terzo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 3.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore, la determinazione dell’età e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a: a) 950 000 EUR per l’Estonia; b) 1 130 000 EUR per la Lettonia; c) 1 000 000 EUR per la Lituania; d) 110 000 EUR per l’Austria; e) 550 000 EUR per la Slovenia; f) 100 000 EUR per la Finlandia. 4.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 8 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa 8 EUR per test; c) test con anticorpi fluorescenti (FAT) 12 EUR per test. 5.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell’esecuzione del programma nel 2010.
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Rabbia (Art. 13 Decisione (UE) 2009/883) — Testo vigente | Portale Normativo