Art. 12

Malattia di Aujeszky

In vigore dal 26 nov 2009
Malattia di Aujeszky 1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Bulgaria, Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di: a) 25 000 EUR per la Bulgaria; b) 122 000 EUR per l’Ungheria; c) 3 764 000 EUR per la Polonia; d) 870 000 EUR per la Spagna. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
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