Art. 12
Malattia di Aujeszky
In vigore dal 26 nov 2009
Malattia di Aujeszky
1. I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Bulgaria, Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di:
a)
25 000 EUR per la Bulgaria;
b)
122 000 EUR per l’Ungheria;
c)
3 764 000 EUR per la Polonia;
d)
870 000 EUR per la Spagna.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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