Art. 10
Rabbia
In vigore dal 26 nov 2009
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i test di laboratorio per il rilevamento di antigeni o di anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a:
a)
820 000 EUR per la Bulgaria;
b)
880 000 EUR per l’Ungheria;
c)
4 100 000 EUR per la Polonia;
d)
1 800 000 EUR per la Romania;
e)
370 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
8 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
8 EUR per test;
c)
test con anticorpi fluorescenti (FAT)
12 EUR per test.
Storico versioni
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