Art. 10

Rabbia

In vigore dal 26 nov 2009
Rabbia 1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i test di laboratorio per il rilevamento di antigeni o di anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a: a) 820 000 EUR per la Bulgaria; b) 880 000 EUR per l’Ungheria; c) 4 100 000 EUR per la Polonia; d) 1 800 000 EUR per la Romania; e) 370 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 8 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa 8 EUR per test; c) test con anticorpi fluorescenti (FAT) 12 EUR per test.
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