Art. 14
Malattia di Aujeszky
In vigore dal 26 nov 2009
Malattia di Aujeszky
1. Il terzo anno del programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 262 000 EUR.
3. Il rimborso massimo erogabile al Belgio per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
Storico versioni
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