Art. 14

Malattia di Aujeszky

In vigore dal 26 nov 2009
Malattia di Aujeszky 1.   Il terzo anno del programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 262 000 EUR. 3.   Il rimborso massimo erogabile al Belgio per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
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Malattia di Aujeszky (Art. 14 Decisione (UE) 2009/883) — Testo vigente | Portale Normativo