Art. 14 · Malattia di Aujeszky

Art. 14

Malattia di Aujeszky

In vigore dal 26 nov 2009
Malattia di Aujeszky 1.   Il terzo anno del programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 262 000 EUR. 3.   Il rimborso massimo erogabile al Belgio per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
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