Art. 15 · Leucosi bovina enzootica

Art. 15

Leucosi bovina enzootica

In vigore dal 26 nov 2009
Leucosi bovina enzootica 1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di: a) 800 000 EUR per l’Italia; b) 55 000 EUR per la Lettonia; c) 750 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 0,5 EUR per test; b) test di immunodiffusione in gel di agar 0,5 EUR per test; c) animali macellati 375 EUR per animale.
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