Art. 6

In vigore dal 20 ott 2009
Le parti si assicurano che tutti coloro che, nell’espletamento delle proprie funzioni ufficiali, devono accedere o che, per le loro funzioni o compiti, possono accedere a informazioni classificate trasmesse o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso, se necessario, di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.
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