Art. 2

In vigore dal 20 ott 2009
Il presente accordo si applica alle informazioni classificate trasmesse da una parte all’altra o scambiate tra esse conformemente alla loro normativa in materia di sicurezza rispettiva per le necessità dei programmi europei di radionavigazione via satellite (Galileo ed EGNOS).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:846:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo