Art. 1
In vigore dal 20 ott 2009
Ai fini del presente accordo si intende per:
a)
«informazioni classificate», qualsiasi informazione (cioè conoscenze che possono essere trasmesse sotto qualunque forma) o materiale, tra cui documenti, che una parte ritiene che debbano essere protetti dalla divulgazione non autorizzata e che sono stati designati come tali secondo una classificazione di sicurezza;
b)
«parte da cui provengono le informazioni», la parte dalla quale provengono le informazioni classificate che sono trasmesse o divulgate all’altra parte, la parte destinataria;
c)
«parte destinataria», la parte che riceve informazioni classificate dall’altra parte, quella da cui provengono le informazioni classificate;
d)
«normativa in materia di sicurezza», la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione come è applicabile a ciascuna parte, e le procedure e regolamentazioni interne di ogni parte.
Storico versioni
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