Art. 3
In vigore dal 20 ott 2009
Ciascuna parte:
a)
provvede alla protezione e alla salvaguardia delle informazioni classificate oggetto del presente accordo, trasmesse da una parte all’altra o scambiate fra esse;
b)
provvede affinché le informazioni classificate trasmesse o scambiate a norma del presente accordo mantengano la classificazione di sicurezza che è stata loro attribuita dalla parte da cui provengono. La parte destinataria garantisce la protezione e la salvaguardia di queste informazioni classificate secondo le disposizioni della propria normativa in materia di sicurezza relative alle informazioni classificate che hanno ricevuto una classificazione di sicurezza equivalente, conformemente alle disposizioni di sicurezza che devono essere stabilite in applicazione dell’;
c)
si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate oggetto del presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dalla parte da cui provengono;
d)
si astiene dal divulgare le informazioni classificate oggetto del presente accordo a terzi, diversi dai soggetti citati all’, paragrafi 4 e 5, senza il consenso preliminare della parte da cui provengono;
e)
consente l’accesso a tali informazioni classificate esclusivamente a quanti abbiano necessità di sapere e, se del caso, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza del livello necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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