Art. 9
In vigore dal 20 ott 2009
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate ai paragrafi 2 e 3 stabiliscono disposizioni in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca della sicurezza delle informazioni classificate trasmesse o scambiate ai sensi del presente accordo.
2. Il Servizio di sicurezza della GSA, sotto l’autorità del suo direttore esecutivo, elabora le disposizioni in materia di sicurezza per assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate trasmesse alla GSA o scambiate con essa conformemente al presente accordo.
3. La direzione «Sicurezza» della Commissione, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora le disposizioni in materia di sicurezza per assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate trasmesse o scambiate conformemente al presente accordo all’interno della Commissione e dei suoi locali.
4. Per la GSA le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del suo consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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