Art. 13
In vigore dal 20 ott 2009
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche apportate alla propria regolamentazione che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.
3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata esclusivamente per iscritto e di comune accordo con le parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.
5. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte tramite notifica scritta di denuncia inviata all’altra parte. La denuncia diventa effettiva sei mesi dopo che l’altra parte ne ha ricevuto la notifica. Tuttavia, non influisce sugli obblighi contratti anteriormente in virtù delle disposizioni del presente accordo. In particolare, ogni informazione classificata trasmessa o scambiata in applicazione del presente accordo continua a essere protetta secondo le disposizioni dell’accordo finché la parte destinataria non la restituisce alla parte da cui proviene, su domanda di quest’ultima.
6. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua inglese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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