Art. 5

In vigore dal 20 ott 2009
1.   Le parti provvedono a disporre di un sistema di sicurezza e a mettere in atto misure di sicurezza rispondenti ai principi fondamentali e alle norme minime di sicurezza che sono previsti dalla loro normativa in materia di sicurezza rispettiva e appaiono negli accordi da realizzare a norma dell’, in modo che un livello equivalente di protezione sia applicato alle informazioni classificate oggetto del presente accordo. 2.   Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’ effettuano consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle disposizioni in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo. 3.   Prima della trasmissione o dello scambio tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’ dichiarano di considerare la parte destinataria in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi di detto articolo.
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