Art. 7
In vigore dal 20 ott 2009
1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo:
a)
per quanto riguarda la Commissione, tutta la corrispondenza è inviata all’ufficio di registrazione centrale del segretariato generale della Commissione, all’indirizzo seguente:
Commissione europea
Segretariato generale
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
b)
per quanto riguarda la GSA, tutta la corrispondenza è inviata all’indirizzo seguente:
GSA
Local Security Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 56
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. In deroga al paragrafo 1, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a determinati agenti, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto ad agenti, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. In tal caso:
a)
per quanto riguarda la Commissione, la corrispondenza in questione è trasmessa direttamente dalla GSA all’ufficio di registrazione locale che serve gli agenti, organi o servizi competenti in seno alla Commissione, o tramite l’[ufficio di registrazione centrale del segretariato generale] della Commissione, nel caso in cui gli agenti, organi o servizi destinatari non disponessero di un ufficio di registrazione locale;
b)
per quanto riguarda la GSA, la corrispondenza in questione è inviata attraverso il Servizio di sicurezza della GSA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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