Art. 31
Disposizioni statutarie
In vigore dal 14 set 2009
Disposizioni statutarie
Il personale locale è personale ausiliario assunto in linea di principio per un breve periodo. Non ha qualità di personale internazionale ed è in tutto soggetto alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante nel quale è assunto. Si applicano le seguenti condizioni:
a)
il personale locale non occupa posti definiti nella tabella dei membri del personale del Centro;
b)
fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d’impiego del personale locale, segnatamente per quanto riguarda:
i)
le modalità di assunzione e quelle di rescissione del contratto;
ii)
i congedi; e
iii)
la retribuzione;
sono determinati dal Centro in base alla regolamentazione e agli usi vigenti nella località in cui deve esercitare le proprie funzioni;
c)
il personale locale è soggetto alle disposizioni del titolo I e alle seguenti disposizioni del titolo II:
i)
capitolo II: (limiti di età di servizio) e 6 (visita medica);
ii)
capitolo III: (anticipi sullo stipendio);
iii)
capitolo IV: (missioni);
iv)
capitolo V: (orario e durata del lavoro), 21 (giorni festivi);
v)
allegato IX: indennità per danni subiti;
e alle relative norme.
Storico versioni
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