Art. 31

Disposizioni statutarie

In vigore dal 14 set 2009
Disposizioni statutarie Il personale locale è personale ausiliario assunto in linea di principio per un breve periodo. Non ha qualità di personale internazionale ed è in tutto soggetto alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante nel quale è assunto. Si applicano le seguenti condizioni: a) il personale locale non occupa posti definiti nella tabella dei membri del personale del Centro; b) fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d’impiego del personale locale, segnatamente per quanto riguarda: i) le modalità di assunzione e quelle di rescissione del contratto; ii) i congedi; e iii) la retribuzione; sono determinati dal Centro in base alla regolamentazione e agli usi vigenti nella località in cui deve esercitare le proprie funzioni; c) il personale locale è soggetto alle disposizioni del titolo I e alle seguenti disposizioni del titolo II: i) capitolo II: (limiti di età di servizio) e 6 (visita medica); ii) capitolo III: (anticipi sullo stipendio); iii) capitolo IV: (missioni); iv) capitolo V: (orario e durata del lavoro), 21 (giorni festivi); v) allegato IX: indennità per danni subiti; e alle relative norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:747:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni statutarie (Art. 31 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo