Art. 33
Retribuzione
In vigore dal 14 set 2009
Retribuzione
1. La retribuzione del personale locale è fissata contrattualmente ed è composta da uno stipendio mensile netto a esclusione di indennità o assegni accessori, indipendentemente dalla situazione familiare e sociale dell’interessato.
2. Poiché il personale locale non fruisce del regime pensionistico, non viene effettuata nessuna ritenuta sul loro stipendio a questo titolo.
3. All’inizio dell’anno la retribuzione del personale locale è maggiorata della stessa percentuale di aumento accordata agli agenti dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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