Art. 33

Retribuzione

In vigore dal 14 set 2009
Retribuzione 1.   La retribuzione del personale locale è fissata contrattualmente ed è composta da uno stipendio mensile netto a esclusione di indennità o assegni accessori, indipendentemente dalla situazione familiare e sociale dell’interessato. 2.   Poiché il personale locale non fruisce del regime pensionistico, non viene effettuata nessuna ritenuta sul loro stipendio a questo titolo. 3.   All’inizio dell’anno la retribuzione del personale locale è maggiorata della stessa percentuale di aumento accordata agli agenti dal consiglio di amministrazione.
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Retribuzione (Art. 33 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo