Art. 34
Rappresentanza del personale
In vigore dal 14 set 2009
Rappresentanza del personale
1. Il comitato del personale rappresenta tutto il personale del Centro secondo la definizione all’.
2. Il comitato è eletto dal personale del Centro con scrutinio segreto per un periodo di due anni.
3. Il comitato del personale:
a)
difende gli interessi professionali del personale del Centro;
b)
presenta proposte tendenti ad aumentare il benessere del personale;
c)
formula suggerimenti volti a favorire le attività sociali, culturali e sportive degli agenti;
d)
rappresenta l’insieme del personale presso le associazioni del personale di altre organizzazioni internazionali.
4. I termini di riferimento per l’attuazione del presente articolo sono approvati dal direttore previa consultazione del comitato del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:747:oj#art-34