Art. 34

Rappresentanza del personale

In vigore dal 14 set 2009
Rappresentanza del personale 1.   Il comitato del personale rappresenta tutto il personale del Centro secondo la definizione all’. 2.   Il comitato è eletto dal personale del Centro con scrutinio segreto per un periodo di due anni. 3.   Il comitato del personale: a) difende gli interessi professionali del personale del Centro; b) presenta proposte tendenti ad aumentare il benessere del personale; c) formula suggerimenti volti a favorire le attività sociali, culturali e sportive degli agenti; d) rappresenta l’insieme del personale presso le associazioni del personale di altre organizzazioni internazionali. 4.   I termini di riferimento per l’attuazione del presente articolo sono approvati dal direttore previa consultazione del comitato del personale.
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Rappresentanza del personale (Art. 34 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo