Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 14 set 2009
Disposizioni generali
1. Il presente statuto si applica agli agenti a contratto del Centro satellitare dell’Unione europea (rispettivamente gli «agenti» e il «Centro»), salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il personale fuori grado.
2. Il termine agente contempla le seguenti persone fisiche:
a)
personale in possesso di un contratto con il Centro e che occupa un posto a bilancio figurante nella tabella dei membri del personale allegata ogni anno al bilancio del Centro;
b)
personale locale in possesso di un contratto con il Centro in conformità della normativa nazionale locale.
3. Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.
4. La tabella dell’organico allegata al bilancio del Centro indica il numero di posti per ciascuna categoria e grado.
La tabella dell’organico opera una distinzione tra posti permanenti e temporanei. I posti permanenti hanno per oggetto compiti fondamentali del Centro e compiti di natura permanente. I posti temporanei sono collegati a progetti o attività di durata limitata.
5. Il direttore del Centro, con il consenso del consiglio di amministrazione, è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica al presente statuto del personale che non comportano la modifica dei principi fondamentali ivi contenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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