Art. 3
Privilegi e immunità
In vigore dal 14 set 2009
Privilegi e immunità
I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti sono attribuiti nell’interesse del Centro satellitare dell’Unione europea e non per loro convenienza personale. Detti privilegi e immunità non dispensano gli agenti dall’assolvimento dei loro obblighi privati, né dall’osservanza delle leggi o dei regolamenti di polizia dello Stato ospitante.
Ogniqualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, l’agente interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore. In caso di infrazione della legislazione locale, il direttore può decidere di sopprimere i privilegi o le immunità se lo ritiene necessario.
Storico versioni
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