Art. 2
Disposizioni applicabili a tutti gli agenti
In vigore dal 14 set 2009
Disposizioni applicabili a tutti gli agenti
1. Autorità
Gli agenti sono soggetti all’autorità del direttore a cui rispondono nell’esecuzione delle loro funzioni, funzioni che si impegnano a esercitare con la massima scrupolosità e coscienza professionale.
2. Dichiarazione
Nell’accettare l’impegno presso il Centro satellitare dell’Unione europea, gli agenti sottoscrivono la seguente dichiarazione:
«Assumo il solenne impegno di svolgere con la massima lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state affidate come agente del Centro satellitare dell’Unione europea e di espletarle nell’esclusivo interesse del Centro, di non sollecitare né ricevere da alcun governo o autorità diverso dal Centro direttive concernenti l’esercizio delle mie funzioni.»
3. Comportamento
In ogni circostanza, gli agenti conformano il proprio comportamento alla qualità di rappresentanti del Centro satellitare dell’Unione europea. Si astengono da atti o attività che possano in qualunque modo compromettere la dignità della loro posizione o il buon nome del Centro.
4. Responsabilità
Gli agenti possono essere tenuti a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dal Centro per mancanza grave da loro commessa nell’esercizio o in relazione all’esercizio delle loro funzioni.
Il direttore fornisce una decisione motivata secondo la procedura illustrata all’allegato IX.
La commissione di ricorso ha competenza illimitata sulle controversie che possano avere origine dalla presente disposizione.
5. Sicurezza
Dall’entrata in servizio, gli agenti prendono conoscenza delle norme in materia di sicurezza del Centro. Firmano una dichiarazione con cui riconoscono la loro responsabilità disciplinare e finanziaria in caso di inosservanza di tali norme.
a)
A tutti gli agenti può essere richiesto un nulla osta di sicurezza per l’accesso a documenti classificati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Centro rivolgerà tale richiesta alle autorità competenti. In attesa del nulla osta ufficiale, il direttore può, in casi eccezionali e di emergenza, concedere l’accesso temporaneo alle informazioni classificate.
b)
Gli agenti informano immediatamente il responsabile della sicurezza del Centro nel caso di presunto smarrimento o compromissione di un documento classificato.
6. Assistenza e indennizzo
Il Centro presta assistenza agli agenti che, a motivo delle loro nomina o delle loro funzioni presso il Centro e senza che vi sia colpa da parte loro, subiscono minacce, oltraggi, diffamazione o pregiudizi. Un indennizzo dei danni materiali subiti può essere versato a condizione che:
a)
l’agente stesso non abbia provocato i danni in questione, deliberatamente o per negligenza;
b)
non sia stata ottenuta alcuna riparazione per i danni subiti;
c)
gli agenti surroghino il Centro nei loro diritti nei confronti di terzi, segnatamente delle compagnie di assicurazione.
Qualsiasi decisione che possa impegnare l’intervento o le finanze del Centro spetta al direttore, che dispone di potere discrezionale di valutazione per quanto riguarda le circostanze del caso, e per decidere la forma di assistenza e, all’occorrenza, l’indennizzo da concedere.
7. Diritti di proprietà
Tutti i diritti, compresi il diritto di titolo, d’autore e di brevetto, relativi a lavori compiuti da un agente nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali sono assegnati al Centro.
8. Attività esterne
a)
Senza l’autorizzazione del direttore, gli agenti non possono accettare da governi, enti o persone estranei al Centro onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo per servizi resi, sia prima dell’incarico, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o altro servizio nazionale, e a motivo di tali servizi.
b)
Gli agenti si astengono da qualsiasi azione o dichiarazione pubblica o pubblicità se tale azione, dichiarazione o pubblicità sono incompatibili con le funzioni o gli obblighi di un funzionario internazionale o se possono coinvolgere la responsabilità morale o materiale del Centro.
c)
Gli agenti non mantengono alcun posto né altra occupazione regolare e retribuita al di fuori del Centro senza il permesso del direttore.
d)
Gli agenti non possono detenere direttamente o indirettamente interessi in un’impresa commerciale di natura tale da compromettere la loro indipendenza nello svolgimento delle funzioni presso il Centro.
e)
Se il coniuge o il convivente stabile dell’agente ha un’occupazione retribuita, quest’ultimo ne informa il direttore. Se la natura dell’occupazione dovesse risultare incompatibile con quella dell’agente e se lo stesso non è in grado di garantire che l’occupazione cesserà entro un periodo determinato, il direttore, previa consultazione del comitato del personale, decide se l’agente manterrà il posto o sarà trasferito ad altro posto.
9. Candidatura a cariche pubbliche o politiche
a)
Gli agenti che intendono, per motivi personali, candidarsi a una carica pubblica o politica lo notificano al direttore.
b)
Gli agenti candidatisi a una carica pubblica o politica sono messi in congedo non retribuito a decorrere dalla data in cui dichiarano l’inizio della loro campagna elettorale.
c)
Qualora siano eletti, agli agenti è richiesta la rescissione del contratto. Detta rescissione non dà diritto a indennità per la perdita del posto di lavoro.
d)
Qualora non accettino la carica pubblica o politica, gli agenti hanno diritto a essere reintegrati nei posti a bilancio, alle stesse condizioni di retribuzione e di anzianità di cui beneficiavano alla data di inizio del congedo non retribuito.
e)
Il periodo di congedo non retribuito non è calcolato ai fini dell’anzianità.
Storico versioni
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