Art. 4
Assunzione
In vigore dal 14 set 2009
Assunzione
1. Il direttore stabilisce le offerte di lavoro, a eccezione di quella relativa al suo posto. Il Centro è responsabile della pubblicazione dei posti vacanti.
2. Qualora un posto vacante non possa essere coperto da personale interno, è pubblicato l’avviso di vacanza in cui si specificano le funzioni da svolgere e le qualifiche richieste.
3. Gli agenti sono nominati dal direttore in base al merito e mediante procedure di concorso eque e trasparenti.
4. I candidati devono dimostrare una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione europea, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
5. L’assunzione degli agenti è limitata a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
6. Gli agenti cui si applica il presente statuto del personale sono inquadrati secondo le categorie e i gradi delle organizzazioni coordinate.
7. Gli agenti entrano in servizio al primo scatto del grado corrispondente al posto per cui sono stati selezionati. Il direttore può tuttavia concedere uno scatto superiore se le circostanze lo giustificano.
8. Il direttore determina i posti da coprire per esame o per concorso nonché le prove che i candidati a questi posti debbono sostenere. Le commissioni d’esame o di concorso sono scelte dal direttore fra i membri del personale del Centro, alle quali potrà aggiungere un esaminatore esterno.
9. I candidati convocati presso il Centro per un colloquio o un esame hanno diritto a un contributo forfettario per le spese di viaggio e di alloggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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