Art. 6
Visita medica
In vigore dal 14 set 2009
Visita medica
1. Prima dell’assunzione, l’agente è sottoposto a visita medica effettuata da un medico autorizzato dal Centro che attesti l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni richieste.
2. Gli agenti sono tenuti a sottoporsi annualmente a una visita medica di controllo.
3. Il medico autorizzato dal Centro fornisce al direttore un parere tecnico sull’eventuale inidoneità dell’agente a continuare a occupare il suo posto.
4. In caso di parere medico negativo a seguito della visita medica di cui ai paragrafi 1 e 3, il candidato o l’agente, entro 20 giorni dalla data di notifica di detto parere da parte del Centro, può chiedere di sottoporre il caso, per un parere, a una commissione medica composta di tre medici, di cui uno scelto dal direttore, uno dall’agente e uno dai primi due medici.
La commissione medica convoca il medico che ha fornito il parere negativo iniziale.
Qualora la commissione medica confermi la conclusione negativa dell’esame medico di cui:
a)
al paragrafo 1, il candidato versa il 50 % degli onorari e dei costi incidentali;
b)
al paragrafo 3, il Centro cerca in primo luogo di destinare l’agente a un altro posto idoneo alle sue condizioni. Qualora ciò non sia possibile, il Centro rescinde il contratto con un preavviso di sei mesi e viene convocata la commissione di invalidità per accertare il diritto a pensione di invalidità alle condizioni previste dal regime pensionistico del Centro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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