Art. 8

Disposizioni generali

In vigore dal 14 set 2009
Disposizioni generali La retribuzione corrisposta agli agenti del Centro comprende lo stipendio base, l’indennità di espatrio nonché gli assegni familiari e l’indennità sociale. Su tali emolumenti sono prelevati contributi e ritenute per imposte interne, regime pensionistico e di sicurezza sociale. L’importo dovuto è accreditato sul conto corrente dell’agente entro l’ultima settimana lavorativa del mese. Gli agenti devono informare senza indugio il Centro di eventuali cambiamenti della loro situazione personale, che possono comportare conseguenze finanziarie. Tali cambiamenti sono presi in considerazione nella retribuzione del mese successivo alla notifica dei cambiamenti stessi all’amministrazione del Centro, senza effetto retroattivo sulle retribuzioni già versate. L’agente restituisce al Centro qualsiasi somma percepita indebitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:747:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo