Art. 10
Indennità di espatrio
In vigore dal 14 set 2009
Indennità di espatrio
Un’indennità di espatrio è corrisposta ai membri del personale che, al momento dell’assunzione, non avevano la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio permanente e che non risiedevano in tale territorio ininterrottamente da tre anni.
L’indennità cessa di essere corrisposta in caso di trasferimento dell’agente nel paese di cui è cittadino.
L’importo dell’indennità è calcolato secondo le disposizioni dell’allegato II.
Qualora un agente sia nominato dal Centro immediatamente dopo essere stato impiegato presso un’altra organizzazione o amministrazione internazionale nel paese in cui esercita le sue funzioni, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro sono presi in considerazione nell’accertamento del diritto all’indennità e per il calcolo dell’importo.
Storico versioni
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