Art. 11
Assegni familiari e indennità sociale
In vigore dal 14 set 2009
Assegni familiari e indennità sociale
1. Norme generali
Le indennità contemplate dal presente articolo e le indennità analoghe di altra fonte, cui ha diritto una coppia sposata o un agente non sposato, non sono cumulabili.
L’agente che percepisce o ha diritto a un’indennità di altra fonte, analoga a quelle previste dal presente articolo, deve informarne l’amministrazione del Centro, affinché sia applicata una corrispondente riduzione alle indennità concessegli dal Centro.
L’amministrazione del Centro ha facoltà di chiedere eventuali documenti ufficiali che ritiene necessari per stabilire il diritto a ogni indennità.
Il direttore può adottare le norme di attuazione con riguardo a tali disposizioni.
2. Assegno di famiglia
a)
Un assegno di famiglia è concesso e corrisposto mensilmente a ogni agente che:
i)
sia sposato;
ii)
sia vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe e abbia almeno una persona a carico ai sensi dell’allegato III del presente regolamento;
iii)
sia registrato come convivente stabile, a condizione che:
—
la coppia fornisca un documento ufficiale autenticato dall’autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di unione di fatto,
—
nessuno dei due conviventi sia sposato né sia in un’altra unione di fatto,
—
i conviventi non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore.
b)
L’assegno è pari al 6 % dello stipendio base netto e non può essere inferiore all’importo corrisposto agli agenti inquadrati nel grado B 3, scatto 1.
c)
Nel caso di:
i)
agente sposato senza persone a carico, il cui coniuge abbia un impiego retribuito; oppure
ii)
agente registrato come convivente stabile, quale definito alla lettera a), punto iii), e senza persone a carico, il cui convivente abbia un impiego retribuito;
l’assegno è pari alla differenza tra lo stipendio base netto per il grado B 3, scatto 1, maggiorato di un’indennità cui avrebbe teoricamente diritto l’agente, e il reddito da lavoro del coniuge o convivente registrato. Se quest’ultimo importo è pari o superiore al primo, l’agente non percepisce alcun assegno.
Questo assegno non è corrisposto all’agente il cui coniuge o convivente registrato sia anch’esso membro di un’organizzazione internazionale e percepisca uno stipendio base più elevato di quello dell’agente in questione.
3. Assegno per figli e altre persone a carico
a)
Un assegno per figli e altre persone a carico è concesso e versato mensilmente all’agente che assicura il mantenimento, a titolo principale e continuativo, di figli o altre persone a carico definite all’allegato III.
b)
L’assegno consiste in un importo fisso per ciascuna persona a carico stabilito ogni anno nella tabella approvata dal consiglio di amministrazione.
c)
Se i coniugi o conviventi registrati lavorano entrambi presso organizzazioni internazionali, l’assegno è versato a chi dei due percepisce l’assegno di famiglia o indennità equivalente.
d)
Le definizioni e le condizioni di attribuzione di tale assegno sono riportate nell’allegato III.
4. Indennità scolastica
a)
Un’indennità scolastica è concessa e versata mensilmente all’agente che ha diritto all’assegno di famiglia e i cui figli a carico, definiti all’allegato III, frequentano la scuola materna, un istituto di insegnamento primario, secondario o superiore;
b)
tale indennità, pari al doppio dell’importo dell’assegno per figlio a carico, è versata per ciascun figlio;
c)
all’inizio di ogni anno scolastico l’agente in questione fornisce all’amministrazione del Centro i documenti giustificativi necessari.
5. Assegno per figli o persone a carico con disabilità
a)
Un assegno per figli o persone a carico con disabilità è concesso e versato mensilmente per figli o persone a carico con disabilità all’agente che è responsabile del loro mantenimento a titolo principale e continuativo. Il figlio o la persona a carico deve soddisfare i criteri e le condizioni di cui all’allegato III.
b)
Le modalità di attribuzione e di versamento di tale assegno sono riportate nell’allegato IV.
6. Indennità di alloggio
a)
Un’indennità di alloggio è corrisposta mensilmente agli agenti di grado B, C, A 1 e A 2 che pagano un affitto o subaffitto, a eccezione delle spese correnti a carico dell’inquilino nel paese di residenza, superiore a una determinata percentuale dei loro emolumenti.
b)
Le modalità di calcolo di tale indennità sono riportate nell’allegato V.
c)
Gli agenti che percepiscono un’indennità di alloggio informano immediatamente il capo dell’amministrazione e del personale di qualsiasi cambiamento della loro situazione che possa incidere sul diritto all’indennità.
7. Indennità di trasporto
A causa della distanza tra le zone residenziali e la sede di servizio, dato che il Centro è situato in una base militare non servita da mezzi pubblici, è accordata agli agenti un’indennità di trasporto forfettaria mensile. L’importo dell’indennità è fissato dal direttore all’inizio di ciascun anno civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:747:oj#art-11