Art. 12

Indennità di supplenza

In vigore dal 14 set 2009
Indennità di supplenza 1.   All’agente può essere chiesto di occupare temporaneamente un posto in un grado superiore al suo grado attuale. A decorrere dal secondo mese di tale assegnazione temporanea, l’agente percepisce un’indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che otterrebbe se fosse inquadrato al grado corrispondente all’assegnazione temporanea. La durata dell’assegnazione temporanea non supera un anno, a meno che non occorra sostituire direttamente o indirettamente un agente distaccato a un altro posto nell’interesse del servizio, richiamato in servizio militare o assente per malattia di lunga durata. 2.   Il direttore può attribuire per taluni posti, caso per caso, un’indennità di responsabilità supplementare se l’agente deve assumere la responsabilità di gestire una squadra con uno o più agenti di grado pari al suo. L’importo massimo di tale indennità è fissato dal direttore all’inizio di ciascun anno civile.
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Indennità di supplenza (Art. 12 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo