Art. 7
Nomina
In vigore dal 14 set 2009
Nomina
1. Durata
a)
Gli agenti assunti per posti permanenti sono nominati per un periodo iniziale di quattro anni. Il contratto stabilisce che, prima della fine del terzo anno di nomina, essi siano informati:
i)
che la nomina non sarà prorogata; oppure
ii)
che la nomina sarà prorogata a tempo indeterminato; oppure
iii)
che la nomina sarà prorogata per un periodo determinato, non superiore a quattro anni, se il direttore non ritiene opportuna una nomina a tempo indeterminato in quel momento. Entro un anno dalla scadenza di tale proroga, l’agente interessato è informato che la nomina non sarà prorogata ovvero che sarà prorogata a tempo indeterminato.
b)
I contratti degli agenti assunti per posti temporanei non possono superare quattro anni. Sono rinnovabili una sola volta, per una durata massima di quattro anni.
c)
Alla cessazione del rapporto di lavoro, gli agenti hanno diritto a un’indennità per perdita del posto di lavoro calcolata secondo le disposizioni dell’allegato I.
2. Periodo di prova
I contratti iniziali comportano un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in servizio, fatte salve le seguenti condizioni:
a)
se, durante il periodo di prova, l’agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, a esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente al periodo di malattia o infortunio;
b)
al termine del periodo di prova viene redatto un rapporto sulla capacità dell’agente di svolgere le funzioni richieste del posto, nonché sul comportamento e l’efficienza in servizio. Tale rapporto è comunicato all’agente;
c)
l’agente che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo posto è licenziato;
d)
in caso di manifesta inadeguatezza delle prestazioni dell’agente in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Il rapporto è comunicato all’interessato;
e)
sulla base del rapporto, il direttore può decidere di licenziare l’agente prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque superare il normale periodo di prova;
f)
l’agente licenziato durante il periodo di prova a seguito di un rapporto negativo non ha diritto all’indennità per perdita del posto di lavoro.
Il periodo di prova fa parte integrante della durata del contratto iniziale ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio e a fini previdenziali.
3. Rescissione dei contratti
a)
Il Centro può rescindere o non rinnovare i contratti nei seguenti casi:
i)
a seguito della soppressione del posto a bilancio occupato dall’agente, oppure se le funzioni connesse con il posto in questione sono modificate in modo tale che lo stesso agente non possieda più le qualificazioni e l’esperienza necessarie, e nel Centro non vi sia per l’agente alcun posto alternativo adatto;
ii)
per inadeguatezza professionale dell’agente, debitamente constatata da due rapporti informativi successivi, quale definita all’;
iii)
per inidoneità fisica dell’agente intervenuta durante il servizio e confermata dalla commissione di invalidità a norma dell’, paragrafo 4;
iv)
a seguito del ritiro dal consiglio di amministrazione dello Stato membro di cui l’agente è cittadino;
v)
a seguito del trasferimento della sede del Centro a più di 100 km dal luogo in cui l’agente è stato assunto e del rifiuto dello stesso di essere trasferito sulla base del fatto che tale eventualità non era prevista nel contratto;
vi)
a seguito del ritiro del nulla osta di sicurezza dell’agente per motivi diversi da quelli disciplinari;
vii)
a seguito di eventuali procedimenti disciplinari che hanno accertato una violazione o una responsabilità dell’agente quali definite al capitolo VII o che hanno dato luogo al ritiro del nulla osta di sicurezza.
Nei casi citati dal punto i) al punto vi), i contratti possono essere rescissi o non prorogati con un preavviso di sei mesi, nel caso menzionato al punto vii), con un solo mese di preavviso.
b)
Gli agenti possono rescindere il contratto, con preavviso di tre mesi, senza alcun obbligo di motivazione.
4. Indennità per perdita del posto di lavoro
Salvo per motivi disciplinari, la rescissione o il mancato rinnovo di un contratto su iniziativa del Centro comporta un’indennità alle condizioni illustrate nell’allegato I.
La rescissione o la mancata accettazione dell’offerta di rinnovo del contratto da parte degli agenti non dà diritto all’indennità per perdita del posto di lavoro.
5. Riduzione del preavviso di rescissione
Per esigenze di servizio, il Centro può ridurre il periodo di preavviso di cui al paragrafo 3, lettera a); in tal caso, l’agente interessato ha diritto a un versamento supplementare, pari allo stipendio e alle indennità che avrebbe percepito se la data effettiva di scadenza del contratto fosse coincisa con la fine del periodo di preavviso di sei mesi.
Queste disposizioni non si applicano ai casi di rescissione per motivi disciplinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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