Art. 29

Pensioni

In vigore dal 14 set 2009
Pensioni Le norme e le condizioni contenute nel regime pensionistico del Centro, in conformità del regime pensionistico delle organizzazioni coordinate, si applicano agli agenti del Centro. Il nuovo regime pensionistico del Centro si applica agli agenti entrati in servizio dopo il 30 giugno 2005.
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Pensioni (Art. 29 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo