Art. 28

Ricorso

In vigore dal 14 set 2009
Ricorso 1.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può chiedere al direttore di decidere nei suoi confronti in merito a questioni disciplinate dallo statuto medesimo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta alla domanda va considerata decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti. 2.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può presentare al direttore un reclamo avverso un atto che gli arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione, sia che non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro tre mesi. Il termine decorre: a) dal giorno della pubblicazione dell’atto, se si tratta di una misura di carattere generale; b) dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e comunque al più tardi il giorno della pubblicazione; c) dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1. 3.   Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro un mese dal giorno della presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un ricorso ai sensi del paragrafo 5. In caso di risposta negativa, l’agente può chiedere l’intervento del Mediatore. Tale intervento non è obbligatorio. 4.   Il direttore nomina un mediatore per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il mediatore è un giurista competente e indipendente. Esso riceve dal direttore e dall’agente interessato tutti i documenti che ritiene necessari per lo studio della controversia. Esso consegna le proprie conclusioni entro quindici giorni dalla data in cui è stato investito della controversia. Tali conclusioni non vincolano né il direttore né l’agente. Le spese sostenute per la mediazione sono a carico del Centro se le conclusioni sono confutate dal direttore; sono per il 50 % a carico dell’agente se è quest’ultimo a rifiutarne i termini. 5.   Esperito il primo mezzo di ricorso (ricorso amministrativo interno), l’agente ha facoltà di presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso del Centro. La composizione, il funzionamento e la procedura specifica di tale istanza figurano nell’allegato X. 6.   Le decisioni della commissione di ricorso sono vincolanti per entrambe le parti. Non è possibile presentare ricorso contro di esse. La commissione di ricorso può: a) annullare la decisione contestata o confermarla; b) condannare altresì incidentalmente il Centro a risarcire i danni materiali subiti dall’agente dal giorno in cui la decisione annullata ha cominciato a produrre effetti; c) decidere inoltre che il Centro rimborsi, entro i limiti fissati dalla commissione di ricorso, le spese giustificate sostenute dal richiedente, così come le spese di trasporto e di soggiorno sostenute dai testimoni che sono stati ascoltati. Tali spese sono calcolate sulla base delle disposizioni dell’ e dell’allegato VII del presente statuto del personale.
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Ricorso (Art. 28 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo