Art. 27
Misure disciplinari
In vigore dal 14 set 2009
Misure disciplinari
1. L’inosservanza degli obblighi ai quali l’agente o l’ex agente è tenuto ai sensi del presente statuto del personale, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di un’inosservanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza del direttore, quest’ultimo può avviare un’indagine amministrativa al fine di verificarne l’esistenza.
3. Le norme, i procedimenti e le misure disciplinari nonché le norme che riguardano le indagini amministrative sono definite nell’allegato IX.
Storico versioni
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