Art. 27

Misure disciplinari

In vigore dal 14 set 2009
Misure disciplinari 1.   L’inosservanza degli obblighi ai quali l’agente o l’ex agente è tenuto ai sensi del presente statuto del personale, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare. 2.   Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di un’inosservanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza del direttore, quest’ultimo può avviare un’indagine amministrativa al fine di verificarne l’esistenza. 3.   Le norme, i procedimenti e le misure disciplinari nonché le norme che riguardano le indagini amministrative sono definite nell’allegato IX.
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