Art. 26
Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione
In vigore dal 14 set 2009
Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione
1. Il consiglio di promozione può proporre al direttore una delle misure seguenti per ricompensare gli agenti le cui prestazioni sono risultate particolarmente buone:
a)
un premio finanziario;
b)
un avanzamento di scatto eccezionale;
c)
una promozione al grado superiore purché il posto a bilancio lo consenta.
2. Un rapporto insufficiente può giustificare il mantenimento dell’agente nello scatto per un anno supplementare.
3. Due o più rapporti insufficienti successivi possono giustificare la cessazione del contratto o il mancato rinnovo alla scadenza.
4. Se dal rapporto intermedio complementare di cui all’, paragrafo 3, non risulta alcun miglioramento nelle prestazioni dell’agente, il direttore può adottare una delle misure seguenti:
a)
tenere l’agente nello scatto per un ulteriore periodo di dodici mesi;
b)
rescindere il contratto dell’agente conformemente all’, paragrafo 3.
5. All’inizio dell’esercizio finanziario il direttore decide l’importo del premio di cui al paragrafo 1 e le altre norme di attuazione con riguardo al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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