Art. 26

Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione

In vigore dal 14 set 2009
Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione 1.   Il consiglio di promozione può proporre al direttore una delle misure seguenti per ricompensare gli agenti le cui prestazioni sono risultate particolarmente buone: a) un premio finanziario; b) un avanzamento di scatto eccezionale; c) una promozione al grado superiore purché il posto a bilancio lo consenta. 2.   Un rapporto insufficiente può giustificare il mantenimento dell’agente nello scatto per un anno supplementare. 3.   Due o più rapporti insufficienti successivi possono giustificare la cessazione del contratto o il mancato rinnovo alla scadenza. 4.   Se dal rapporto intermedio complementare di cui all’, paragrafo 3, non risulta alcun miglioramento nelle prestazioni dell’agente, il direttore può adottare una delle misure seguenti: a) tenere l’agente nello scatto per un ulteriore periodo di dodici mesi; b) rescindere il contratto dell’agente conformemente all’, paragrafo 3. 5.   All’inizio dell’esercizio finanziario il direttore decide l’importo del premio di cui al paragrafo 1 e le altre norme di attuazione con riguardo al presente articolo.
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