Art. 24

Disposizioni generali

In vigore dal 14 set 2009
Disposizioni generali 1.   Eccetto il direttore, tutti gli agenti del Centro sono valutati sulla loro attività una volta all’anno, al più tardi il 28 febbraio. Il rapporto valuta la competenza degli agenti ed è l’occasione di encomiare gli agenti o, inversamente, di segnalare le insufficienze al fine di migliorare il servizio reso. 2.   Il rapporto di valutazione si basa sui seguenti criteri: a) assiduità e puntualità; b) qualità e rapidità di esecuzione del lavoro; c) spirito di iniziativa; d) correttezza e rapporti umani. L’insieme della valutazione è ricapitolato in un rapporto annuale archiviato nel fascicolo individuale dell’agente. 3.   Qualora il rapporto riveli insufficienze, il direttore può chiedere un rapporto intermedio dopo sei mesi.
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Disposizioni generali (Art. 24 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo