Art. 23

Congedo nel paese d’origine

In vigore dal 14 set 2009
Congedo nel paese d’origine 1.   Il congedo nel paese d’origine è concesso a tutti i membri del personale che beneficiano dell’indennità di espatrio, tranne a coloro che all’atto dell’assunzione possedevano unicamente la cittadinanza del paese di assunzione. Si applicano le seguenti condizioni: a) il congedo nel paese d’origine consta di 8 giorni lavorativi più la durata del viaggio calcolata sulla base del mezzo di trasporto più rapido; b) può essere preso sei mesi prima della scadenza del periodo cui si riferisce. Deve essere preso al più tardi sei mesi dopo la data in cui è scaduto, pena la decadenza per il biennio per il quale è concesso. La data alla quale è preso il congedo nel paese d’origine per un determinato biennio non viene conteggiata nella fissazione della data dei successivi congedi di questo tipo; c) quando entrambi i coniugi o conviventi registrati sono agenti del Centro e hanno entrambi diritto a un congedo nel paese d’origine, questo viene loro concesso alle seguenti condizioni: i) se entrambi sono residenti nello stesso paese, ciascuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo in detto paese ogni due anni; ii) se sono residenti in due paesi diversi, ognuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo nel proprio paese di residenza ogni due anni; iii) i figli a carico di detti coniugi ed eventualmente la persona che li accompagna hanno diritto a un solo congedo nel paese d’origine ogni due anni; se i genitori sono residenti in due paesi diversi tale congedo può essere preso nell’uno o nell’altro paese. 2.   L’agente che usufruisce di un congedo nel paese d’origine ha diritto, secondo le modalità previste all’, al pagamento delle spese di viaggio andata e ritorno per lui stesso, i figli a carico e, se percepisce un assegno di famiglia, per il coniuge o convivente registrato, ma non a un’indennità giornaliera per la durata del viaggio. 3.   Gli agenti che rinunciano a usufruire di un congedo nel paese d’origine non hanno diritto ad alcuna compensazione. 4.   Il congedo nel paese d’origine è concesso alle seguenti condizioni: a) il membro del personale si impegna per iscritto a prendere tale congedo nel paese di residenza ufficiale; b) il membro del personale si impegna per iscritto a non presentare le dimissioni dal Centro entro i sei mesi successivi alla data in cui scade il diritto al congedo nel paese d’origine (qualunque sia la data alla quale usufruisce effettivamente di tale congedo); c) il capodivisione deve certificare che molto probabilmente non avrà bisogno dei servizi del membro del personale in questione nel periodo del richiesto congedo. La mancata osservanza della disposizione della lettera a) pone l’interessato nell’obbligo di rimborsare al Centro la totalità delle spese sostenute in occasione del congedo nel paese d’origine e può altresì comportare una riduzione del congedo annuale restante pari al numero di giorni di congedo nel paese d’origine che gli erano stati concessi. Il direttore può decidere di derogare alle disposizioni previste alle lettere b) e c) se ritiene che una rigorosa applicazione esponga l’interessato a un’ingiustizia o a particolari difficoltà.
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Congedo nel paese d’origine (Art. 23 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo