Art. 22

Congedo

In vigore dal 14 set 2009
Congedo 1.   Congedo annuale a) Diritti Gli agenti hanno diritto a un congedo retribuito, in proporzione a 2,5 giorni lavorativi per mese di servizio compiuto. Il diritto al congedo è calcolato per ciascun anno civile. Gli agenti assunti tra il 1o aprile e il 30 luglio hanno diritto a 15 giorni di congedo anticipati sul loro congedo ordinario qualora esso debba essere preso dopo quest’ultima data. Se al 31 dicembre l’agente non ha usufruito interamente del congedo ordinario, il direttore o il suo delegato possono autorizzare il riporto del congedo, fino a un massimo di dodici giorni, all’anno successivo. La parte di congedo riportata e non fruita entro il 30 giugno è annullata. b) Procedura amministrativa L’agente che desidera usufruire del congedo nell’ambito dei diritti di cui alla lettera a) deve ottenere l’autorizzazione preliminare del direttore o del suo rappresentante. L’amministrazione del Centro tiene la contabilità dei congedi. La procedura da seguire è descritta in un promemoria interno firmato dal direttore. c) Congedi non usufruiti alla cessazione dal servizio I congedi non usufruiti alla data di cessazione del servizio sono annullati. Tuttavia, se con attestato scritto il direttore certifica che l’agente non ha potuto usufruire di tali congedi per esigenze di servizio, l’agente ha diritto, per ogni giorno di congedo non usufruito, alla corresponsione di un’indennità compensativa pari a un trentesimo dello stipendio base. 2.   Congedo non retribuito a) Su richiesta dell’agente il direttore può concedere un congedo non retribuito per motivi personali compatibilmente con l’interesse del servizio. b) La durata complessiva di tale congedo non supera un anno. c) Durante il congedo l’agente non ha diritto all’avanzamento di scatto né alla promozione di grado; l’affiliazione al regime di sicurezza sociale di cui agli e la sua copertura contro i rischi in base a tale regime sono sospese. Tuttavia l’agente che non esercita alcuna attività retribuita può chiedere, entro il mese successivo all’inizio del congedo per motivi personali, di continuare a beneficiare della copertura purché versi la sua parte dei contributi corrispondenti. L’agente che dimostra che non può acquisire diritti a pensione da un altro regime pensionistico può chiedere di continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione purché versi la sua parte dei contributi corrispondenti. 3.   Malattia, maternità, paternità, congedo parentale e altri congedi straordinari Oltre al congedo annuale sono concessi congedi straordinari per malattia, maternità, paternità, congedi parentali o per circostanze eccezionali. Le disposizioni e le modalità relative a tali congedi sono definite nell’allegato VIII.
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Congedo (Art. 22 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo