Art. 30

Distacco degli agenti del Centro

In vigore dal 14 set 2009
Distacco degli agenti del Centro È distaccato l’agente che, con decisione del direttore, è inviato temporaneamente a lavorare in un posto fuori dal Centro nell’interesse del servizio. Il distacco nell’interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti: a) la decisione di distacco è presa dal direttore previa consultazione dell’agente interessato; b) la durata del distacco è fissata dal direttore; c) al termine di ciascun semestre l’agente interessato può chiedere che il distacco sia terminato; d) l’agente distaccato ha diritto a un’indennità differenziale laddove la retribuzione corrispondente al posto in cui è distaccato sia inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nel Centro; ha altresì diritto al rimborso di tutte le spese supplementari che sostiene per il distacco; e) l’agente distaccato continua a versare i contributi pensionistici sulla base dello stipendio corrispondente al servizio attivo nel proprio grado e scatto nel Centro; f) l’agente distaccato conserva il posto, il diritto all’avanzamento di scatto e l’idoneità alla promozione di grado; g) al termine del distacco l’agente è immediatamente reinserito nel posto precedentemente occupato o nel primo posto vacante corrispondente al suo grado purché ne soddisfi i requisiti.
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