Art. 30
Distacco degli agenti del Centro
In vigore dal 14 set 2009
Distacco degli agenti del Centro
È distaccato l’agente che, con decisione del direttore, è inviato temporaneamente a lavorare in un posto fuori dal Centro nell’interesse del servizio.
Il distacco nell’interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:
a)
la decisione di distacco è presa dal direttore previa consultazione dell’agente interessato;
b)
la durata del distacco è fissata dal direttore;
c)
al termine di ciascun semestre l’agente interessato può chiedere che il distacco sia terminato;
d)
l’agente distaccato ha diritto a un’indennità differenziale laddove la retribuzione corrispondente al posto in cui è distaccato sia inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nel Centro; ha altresì diritto al rimborso di tutte le spese supplementari che sostiene per il distacco;
e)
l’agente distaccato continua a versare i contributi pensionistici sulla base dello stipendio corrispondente al servizio attivo nel proprio grado e scatto nel Centro;
f)
l’agente distaccato conserva il posto, il diritto all’avanzamento di scatto e l’idoneità alla promozione di grado;
g)
al termine del distacco l’agente è immediatamente reinserito nel posto precedentemente occupato o nel primo posto vacante corrispondente al suo grado purché ne soddisfi i requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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