Art. 15
Anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio
In vigore dal 14 set 2009
Anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio
1. Salvo parere contrario del direttore e nei limiti dei mezzi di tesoreria disponibili, il capo dell’amministrazione e del personale del Centro può accordare anticipi produttivi di interessi agli agenti che si trovino in difficoltà finanziarie impreviste.
2. L’importo dell’anticipo non può superare tre mesi di stipendio base netto.
3. Il rimborso degli anticipi è effettuato mediante trattenuta sugli emolumenti dell’agente in questione, entro un termine massimo di dieci mesi a decorrere dalla fine del mese durante il quale è stato accordato l’anticipo.
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