Art. 16
Prima sistemazione e partenza
In vigore dal 14 set 2009
Prima sistemazione e partenza
1. Gli agenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla località in cui prestavano servizio prima della loro nomina alla località dove ha sede il Centro, per se stessi e i familiari che risiedono sotto lo stesso tetto.
2. Il medesimo rimborso spetta all’agente che cessa definitivamente il servizio e ritorna nel paese in cui svolgeva la sua attività prima della nomina, o un importo equivalente se l’agente è trasferito in un altro paese.
3. I rimborsi sono effettuati in base alle disposizioni della sezione I dell’allegato VI al presente statuto del personale.
Storico versioni
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