Art. 18

Missioni

In vigore dal 14 set 2009
Missioni I membri del personale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione delle missioni che effettuano su ordine del direttore. Il rimborso comprende le spese di viaggio propriamente dette e le spese di alloggio e accessorie nella località in cui gli agenti sono inviati in missione. Condizioni, tassi e altri particolari del rimborso figurano nell’allegato VII.
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Missioni (Art. 18 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo