Art. 19
Orario di lavoro
In vigore dal 14 set 2009
Orario di lavoro
1. L’orario normale di lavoro degli agenti è di 40 ore settimanali, compiute secondo un orario generale stabilito dal direttore.
2. Il direttore può accordare un orario flessibile in funzione della situazione personale dell’agente o degli obblighi specifici del suo lavoro.
3. Per esigenze di servizio l’agente può essere tenuto a restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio al di fuori dell’orario normale di lavoro.
4. Gli straordinari forniti dagli agenti oltre l’orario normale di lavoro di cui al paragrafo 1, danno diritto a una compensazione in tempo libero o a una retribuzione in valuta. Tuttavia è considerato lavoro straordinario solo quello effettuato previo accordo del capodivisione responsabile. Il lavoro straordinario è ridotto al minimo indispensabile.
Il lavoro straordinario dà diritto:
a)
a un riposo compensativo corrispondente; oppure
b)
qualora tale riposo non possa essere concesso per necessità di servizio, al pagamento dello straordinario calcolato al 133 % dello stipendio base.
5. Lavoro notturno: sono retribuite come lavoro notturno le prestazioni fornite tra le ore 20:30 e le ore 7:00; tuttavia, se tali prestazioni costituiscono un’estensione, senza soluzione di continuità, delle prestazioni diurne, sono considerate lavoro notturno soltanto se si estendono per più di un’ora e mezza sul periodo notturno.
Le ore di lavoro notturno che non superano quelle indicate al paragrafo 1 danno diritto a un supplemento di stipendio pari al 50 % dello stipendio base.
Il lavoro straordinario notturno è retribuito al 150 % dello straordinario diurno.
6. In circostanze eccezionali valutate dal direttore, alcuni agenti possono essere tenuti a lavorare il fine settimana. In tal caso le ore di lavoro danno diritto a una compensazione in tempo libero o retribuita in valuta.
7. Il personale dei gradi A 4 e superiori non percepisce alcuna retribuzione o compensazione per il lavoro straordinario o notturno.
8. Il direttore fissa le norme di esecuzione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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