Art. 17
Spese di trasloco
In vigore dal 14 set 2009
Spese di trasloco
1. Gli agenti hanno diritto al pagamento delle spese di trasloco dalla località in cui svolgevano la loro attività prima della nomina alla località dove ha sede il Centro.
Il medesimo rimborso spetta all’agente che cessa definitivamente il servizio e ritorna nel paese in cui svolgeva la sua attività prima della nomina.
2. Il pagamento delle spese copre il trasloco del mobilio personale dell’agente, a eccezione delle automobili, barche o altri mezzi di trasporto conformemente all’allegato VI.
Il pagamento è effettuato direttamente dal Centro su presentazione della fattura da parte dello spedizioniere.
Storico versioni
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