Art. 20
Lavoro a tempo parziale e telelavoro
In vigore dal 14 set 2009
Lavoro a tempo parziale e telelavoro
1. L’agente può chiedere l’autorizzazione di lavorare a tempo parziale o di esercitare il telelavoro.
Il direttore può concedere l’autorizzazione compatibilmente con l’interesse del servizio.
2. Il Centro dà seguito alla richiesta dell’agente entro un mese.
3. Il direttore fissa le norme di attuazione con riguardo al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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