Art. 14

Deduzioni

In vigore dal 14 set 2009
Deduzioni 1.   Imposte interne L’imposta interna è pari al 40 % dello stipendio base relativo al grado e allo scatto dell’agente. Il suo importo è aggiunto allo stipendio base netto per ottenere lo stipendio lordo. L’importo dell’imposta consiste in una trattenuta mensile iscritta a debito sul foglio paga. 2.   Prelievo contributivo al regime delle pensioni Sugli emolumenti degli agenti è effettuata a tale titolo, previa approvazione delle organizzazioni coordinate, una trattenuta mensile per il regime pensionistico applicato agli agenti, corrispondente a una percentuale dello stipendio base netto; il suo importo è versato al fondo di riserva per le pensioni del Centro. 3.   Contributi per prestazioni sociali Sugli emolumenti degli agenti è effettuata a tale titolo una trattenuta mensile. Le prestazioni sociali minime comprendono l’assistenza sanitaria, la copertura dei casi di incapacità/disabilità e l’assicurazione sulla vita. Un terzo dei contributi al regime di sicurezza sociale sono a carico dell’agente, i restanti due terzi sono a carico del Centro. La percentuale è fissata all’inizio dell’anno per i successivi dodici mesi tramite accordo tra il Centro e la compagnia d’assicurazione responsabile del regime. L’importo dedotto è aggiunto all’importo a carico del datore di lavoro.
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Deduzioni (Art. 14 Decisione (UE) 2009/747) — Testo vigente | Portale Normativo