Art. 13
Indennità di prima e di nuova sistemazione
In vigore dal 14 set 2009
Indennità di prima e di nuova sistemazione
1. Indennità di prima sistemazione
a)
Un’indennità di prima sistemazione è corrisposta agli agenti il cui luogo di residenza è situato a più di 100 chilometri dalla sede di servizio nel momento in cui hanno accettato l’incarico al Centro.
b)
L’importo dell’indennità corrisponde a 30 giorni dello stipendio di base.
c)
L’indennità di prima sistemazione è corrisposta all’agente dal momento in cui entra in servizio presso il Centro.
d)
L’agente che di propria iniziativa lascia l’incarico prima dello scadere di due anni è tenuto al rimborso della metà dell’indennità di prima sistemazione.
e)
Il direttore può autorizzare deroghe a queste disposizioni laddove l’applicazione rigorosa possa comportare conseguenze gravose.
2. Indennità di nuova sistemazione
a)
L’agente che dimostri il cambiamento di residenza a oltre 100 chilometri dalla sede di servizio ha diritto, alla data di cessazione definitiva dal servizio, a un’indennità di nuova sistemazione pari a 30 giorni dello stipendio base, a condizione che abbia compiuto quattro anni di servizio e non percepisca un’indennità analoga nella sua nuova occupazione.
b)
Qualora l’agente, il coniuge o il convivente registrato abbiano entrambi diritto all’indennità di nuova sistemazione, quest’ultima è corrisposta unicamente a quello dei due che percepisce lo stipendio base più elevato.
c)
L’agente che abbia compiuto più di due anni di servizio ma meno di quattro percepisce un’indennità di nuova sistemazione proporzionale alla durata del servizio compiuto.
d)
In caso di decesso dell’agente, l’indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto, al convivente registrato o, in mancanza di tale persona, alle persone a carico ai sensi dell’allegato III, prescindendo dalla durata di servizio di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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