Art. 59

Misure da preparare e adottare prima della data di applicazione della presente decisione

In vigore dal 6 apr 2009
Misure da preparare e adottare prima della data di applicazione della presente decisione 1.   Il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della convenzione Europol, il direttore nominato ai sensi di detta convenzione e l’autorità di controllo comune istituita ai sensi della medesima convenzione, preparano l’adozione dei seguenti strumenti: a) le norme relative ai diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento di cui all’, paragrafo 5; b) le norme applicabili agli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all’, paragrafo 1, terzo comma; c) le norme relative alle relazioni di Europol di cui all’, paragrafo 1, lettera b); d) le norme di attuazione applicabili al personale di Europol di cui all’, paragrafo 9, lettera d); e) le norme di selezione e revoca del direttore e dei vicedirettori di cui all’, paragrafi 3 e 7; f) le norme di riservatezza di cui all’, paragrafo 1; g) il regolamento finanziario di cui all’; h) qualsiasi altro strumento necessario per preparare l’applicazione della presente decisione. 2.   Ai fini dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e), g) e h), il consiglio di amministrazione è composto ai sensi dell’, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione adotta tali misure secondo la procedura di cui alle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), d), e) e g) del presente articolo. Il Consiglio adotta le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e f) secondo la procedura di cui alle disposizioni del paragrafo 1, lettere b), c) e f).
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Misure da preparare e adottare prima della data di applicazione della presente decisione (Art. 59 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo