Art. 59
Misure da preparare e adottare prima della data di applicazione della presente decisione
In vigore dal 6 apr 2009
Misure da preparare e adottare prima della data di applicazione della presente decisione
1. Il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della convenzione Europol, il direttore nominato ai sensi di detta convenzione e l’autorità di controllo comune istituita ai sensi della medesima convenzione, preparano l’adozione dei seguenti strumenti:
a)
le norme relative ai diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento di cui all’, paragrafo 5;
b)
le norme applicabili agli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all’, paragrafo 1, terzo comma;
c)
le norme relative alle relazioni di Europol di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
d)
le norme di attuazione applicabili al personale di Europol di cui all’, paragrafo 9, lettera d);
e)
le norme di selezione e revoca del direttore e dei vicedirettori di cui all’, paragrafi 3 e 7;
f)
le norme di riservatezza di cui all’, paragrafo 1;
g)
il regolamento finanziario di cui all’;
h)
qualsiasi altro strumento necessario per preparare l’applicazione della presente decisione.
2. Ai fini dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e), g) e h), il consiglio di amministrazione è composto ai sensi dell’, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione adotta tali misure secondo la procedura di cui alle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), d), e) e g) del presente articolo.
Il Consiglio adotta le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e f) secondo la procedura di cui alle disposizioni del paragrafo 1, lettere b), c) e f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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