Art. 14
Archivi di lavoro per fini di analisi
In vigore dal 6 apr 2009
Archivi di lavoro per fini di analisi
1. Qualora sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol può conservare, modificare e utilizzare in archivi di lavoro per fini di analisi dati relativi ai reati di sua competenza, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all’, paragrafo 3. Gli archivi di lavoro per fini di analisi possono contenere dati sulle seguenti categorie di persone:
a)
persone di cui all’, paragrafo 1;
b)
persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in esame o di procedimenti penali conseguenti;
c)
persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato;
d)
persone di contatto e di accompagnamento; e
e)
persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.
Il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono autorizzati soltanto se strettamente necessari per le finalità dell’archivio interessato e se tali dati integrano altri dati personali già immessi in quell’archivio. È vietata la selezione di una categoria specifica di persone partendo unicamente dai dati sensibili summenzionati, in violazione delle citate norme relative alla finalità.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi, predisposti dal consiglio di amministrazione, sulla scorta del parere dell’autorità di controllo comune, che precisano in particolare le categorie di dati personali previste nel presente articolo, la sicurezza dei dati interessati e il controllo interno del loro uso.
2. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi, definita come la raccolta, il trattamento o l’uso di dati a sostegno delle indagini penali. Ciascun progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo di analisi cui partecipano:
a)
gli analisti e gli altri membri del personale Europol designati dal direttore;
b)
gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sono implicati nell’analisi ai sensi del paragrafo 4.
Solo gli analisti sono autorizzati a immettere dati nell’archivio interessato e a modificarli. Tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell’archivio.
3. Su richiesta di Europol o di loro iniziativa, le unità nazionali comunicano a Europol, fatto salvo l’, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie alla finalità di un determinato archivio di lavoro per fini di analisi. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche la loro legislazione nazionale ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi. A seconda del grado di urgenza, i dati provenienti dalle autorità competenti designate possono essere trasmessi direttamente agli archivi di lavoro per fini di analisi conformemente all’, paragrafo 2.
4. In caso di analisi generale di tipo strategico tutti gli Stati membri, tramite i rispettivi ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, specie mediante la comunicazione dei rapporti di Europol.
Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri e hanno scopi direttamente operativi partecipano i rappresentanti:
a)
degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali è stato deciso di costituire l’archivio di lavoro ai fini di analisi, o che sono direttamente interessati da tali informazioni, e degli Stati membri che il gruppo di analisi invita in un secondo tempo ad associarsi poiché anch’essi interessati;
b)
degli Stati membri che, consultata la funzione indice di cui all’, ravvisano la necessità di essere informati e la fanno valere alle condizioni stabilite al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Possono far valere la necessità di essere informati gli ufficiali di collegamento autorizzati. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di ufficiali.
Per far valere la necessità di essere informato di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), l’ufficiale di collegamento trasmette a tutti i partecipanti all’analisi una dichiarazione scritta motivata, convalidata dall’autorità gerarchica cui fa capo nel suo Stato membro. È quindi associato automaticamente all’analisi in corso.
Se nel gruppo di analisi sorgono obiezioni, l’associazione automatica è differita fino a conclusione di una procedura di conciliazione comprendente le tre fasi seguenti:
a)
i partecipanti all’analisi cercano un accordo con l’ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessità di essere informato. Essi dispongono a tal fine di un massimo di otto giorni;
b)
se non raggiungono un accordo, i capi delle unità nazionali interessate e il direttore si riuniscono entro tre giorni e cercano un accordo;
c)
se il disaccordo persiste, i rappresentanti delle parti interessate in sede di consiglio di amministrazione si riuniscono entro otto giorni. Se lo Stato membro interessato non rinuncia a far valere la necessità di essere informato, la sua associazione all’analisi è decisa per consenso.
6. Lo Stato membro che ha comunicato un’informazione a Europol è il solo che può giudicarne il grado di sensibilità e le possibili variazioni, e ha facoltà di definirne le condizioni di trattamento. La diffusione o l’uso operativo dei dati comunicati a Europol è deciso dallo Stato membro che li ha trasmessi. Se non è possibile stabilire quale Stato membro ha comunicato i dati a Europol, la decisione di diffonderli o usarli a scopi operativi è presa dai partecipanti all’analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si unisca ad un’analisi in corso non può diffondere o usare i dati senza il previo consenso dello Stato membro inizialmente interessato.
7. In deroga al paragrafo 6, se dopo l’immissione di dati in un archivio di lavoro per fini di analisi, Europol rileva che questi si riferiscono ad una persona o ad un oggetto per i quali già sussistono nell’archivio dati forniti da un altro Stato membro o terzi, lo Stato membro o i terzi interessati sono immediatamente informati del collegamento identificato, conformemente all’.
8. Europol può invitare esperti delegati dalle entità di cui agli , paragrafo 1 o 23, paragrafo 1 da associare alle attività di un gruppo di analisi, se:
a)
un accordo o un accordo di lavoro, come quello di cui agli , paragrafo 2 o 23, paragrafo 2, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, e sulla riservatezza delle informazioni scambiate, è in vigore tra Europol e l’entità interessata;
b)
l’associazione degli esperti dell’entità è nell’interesse degli Stati membri;
c)
l’entità è direttamente interessata dal lavoro di analisi;
d)
tutti i partecipanti accettano che gli esperti dell’entità vengano associati alle attività del gruppo di analisi.
Alle condizioni stabilite al primo comma, lettere b), c) e d) Europol invita gli esperti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode a essere associati alle attività del gruppo di analisi se il progetto di analisi riguarda frodi o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee.
L’associazione di esperti di un’entità alle attività di un gruppo di analisi è subordinata a un accordo tra Europol e l’entità. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.
Gli accordi tra Europol e le entità sono trasmessi all’autorità di controllo comune, che può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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