Art. 26
Norme di attuazione relative alle relazioni di Europol
In vigore dal 6 apr 2009
Norme di attuazione relative alle relazioni di Europol
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo:
a)
stabilisce un elenco dei paesi e organizzazioni terzi di cui all’, paragrafo 1 con cui Europol stipula accordi. L’elenco è preparato dal consiglio di amministrazione ed è, ove necessario, riesaminato; e
b)
adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con le entità di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate. Le norme di attuazione sono preparate dal consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune.
2. Il consiglio di amministrazione redige e, ove necessario, riesamina un elenco che stabilisce le parti private con cui Europol può stipulare memorandum d’intesa a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e adotta norme relative al contenuto e alla procedura di conclusione di detti memorandum d’intesa dopo aver ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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