Art. 25
Informazioni provenienti da parti private e persone private
In vigore dal 6 apr 2009
Informazioni provenienti da parti private e persone private
1. Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«parti private», entità e organi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, soprattutto società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche di diritto privato, che esulano dall’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1;
b)
«persone private» tutte le persone fisiche.
2. Se necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali provenienti da parti private alle condizioni previste al paragrafo 3.
3. I dati personali provenienti da parti private possono essere trattati da Europol alle seguenti condizioni:
a)
i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di uno Stato membro possono essere trattate da Europol solo se trasmesse tramite l’unità nazionale di tale Stato membro conformemente alla legislazione nazionale. Europol non può contattare direttamente parti private negli Stati membri per ottenere informazioni;
b)
i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol ha stipulato, a norma dell’, un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trasmessi a Europol solo tramite il punto di contatto di tale Stato, individuato dall’accordo di cooperazione in vigore e in conformità con lo stesso;
c)
i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol non ha stipulato un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trattati da Europol solo se:
i)
la parte privata in questione è sull’elenco di cui all’, paragrafo 2; e
ii)
Europol e la parte privata interessata hanno stipulato un memorandum d’intesa sulla trasmissione di informazioni, inclusi dati personali, che conferma la legittimità della raccolta e della trasmissione dei dati personali ad opera della parte privata e specifica che i dati personali trasmessi possono essere usati solo per il legittimo svolgimento dei compiti di Europol. Tale memorandum d’intesa può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune.
Se i dati trasmessi influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l’unità nazionale dello Stato membro in questione.
4. Oltre al trattamento di dati provenienti da parti private a norma del paragrafo 3, Europol può direttamente ottenere e trattare dati, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, quali i media e i fornitori di dati pubblici e di intelligence commerciale conformemente alle disposizioni della presente decisione relative alla protezione dei dati. A norma dell’ Europol trasmette alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti.
5. Le informazioni, inclusi dati personali, provenienti da persone private possono essere trattate da Europol se ricevute tramite un’unità nazionale conformemente alla legislazione nazionale o il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell’. Se riceve informazioni, inclusi dati personali, da una persona privata che risiede in un paese terzo con cui non ha stipulato accordi di cooperazione, Europol può trasmetterle solo allo Stato membro o al paese terzo interessati con cui ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell’. Europol non può contattare direttamente persone private per ottenere informazioni.
6. I dati personali trasmessi a Europol o ottenuti dallo stesso ai sensi del paragrafo 3, lettera c) del presente articolo possono essere trattati solo ai fini della loro inclusione nel sistema di informazione Europol di cui all’ e negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all’ o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti a norma dell’, paragrafi 2 e 3, se tali dati sono connessi ad altri dati già introdotti in uno dei suddetti sistemi o sono connessi ad una interrogazione effettuata precedentemente da un’unità nazionale in uno dei suddetti sistemi.
La responsabilità dei dati trattati da Europol, trasmessi alle condizioni previste al paragrafo 3, lettere b) e c) e al paragrafo 4 del presente articolo, e delle informazioni trasmesse tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell’ incombe a Europol a norma dell’, paragrafo 1, lettera b).
7. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione un rapporto completo sull’applicazione del presente articolo due anni dopo la data di applicazione della presente decisione. Su consiglio dell’autorità di controllo comune o di propria iniziativa, il consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi misura ritenuta appropriata a norma dell’, paragrafo 9, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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